Home Cultura e Società LA TUTELA DELLA DONNA NELLA LEGISLAZIONE MATRIMONIALE LONGOBARDA

LA TUTELA DELLA DONNA NELLA LEGISLAZIONE MATRIMONIALE LONGOBARDA

by Prof. Edoardo Spagnuolo

La legislazione matrimoniale longobarda ebbe forza di legge, senza alcuna alterazione, anche nel periodo normanno, almeno fino al regno di Ruggero II.
In tale legislazione l’atto matrimoniale consisteva in un contratto scritto, redatto nel giorno della promessa, che prescriveva la consegna alla sposa della quarta parte dei beni, mobili e immobili, in possesso dello sposo, e di quelli che questi avrebbe acquistato in seguito, e il diritto della consorte di acquisire la quarta parte dei beni che, nel corso della vita matrimoniale, il congiunto avesse ereditato, diritto che non veniva meno nel caso in cui il marito fosse morto prima dei genitori. Nel contratto, inoltre, si precisava l’ammontare esatto, in moneta corrente, della multa, che lo sposo doveva corrispondere alla consorte, qualora non le avesse assicurato vitto e alloggio, non le avesse garantito un tenore di vita coerente con le sue disponibilita’ economiche, o avesse lasciato il tetto coniugale per legarsi ad un’altra donna. L’unico elemento a tutela dello sposo era il fatto che tale contratto aveva forza di legge solo dopo l’avvenuta consumazione del matrimonio. In effetti, solo la mattina successiva alla prima notte avveniva la solenne consegna alla consorte, attraverso un “libello”, della quarta parte degli averi, presenti e futuri, dello sposo, il tutto ratificato con un nuovo contratto, sottoscritto alla presenza di un notaio, di parenti e di amici. Quest’ultimo particolare lascia facilmente supporre che solo dopo l’espletamento di quest’ultima pratica si dava via libera ai festeggiamenti, con tanto di “musici strumenti”. Dunque, solo l’avvenuta consumazione del matrimonio, con la conseguente consegna dei beni alla moglie, sanciva con forza di legge l’atto matrimoniale e gli impegni assunti dallo sposo con il contratto sottoscritto all’atto della promessa. Il contratto preliminare era necessario per sanzionare lo sposo, qualora non avesse immediatamente corrisposto alla consorte la quarta parte dei suoi beni, una volta trascorsa la prima notte. Nello stesso tempo il contratto era privo di effetti legali fin tanto che non fosse trascorsa la prima notte tra i due.
Tuttora si conservano un gran numero di contratti matrimoniali, che chiariscono questi aspetti, e testimoniamo l’effettiva realizzazione di questi passaggi.

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