Nel luglio 1140 re Ruggero II di Sicilia convocò in Ariano l’assemblea generale dei suoi più importanti feudatari (curia procerum) al fine di emanare i regi statuti (constitutiones) e di deliberare il conio di una nuova moneta (il ducale). L’Assise di Ariano si svolse nel 1140 sulla pianura di Camporeale, all’altezza del valico appenninico della sella di Ariano. Una seconda assisa si tenne invece nel 1142 a Silva Marca, un’antica località situata sull’altipiano della Ferrara (o della Difesa) ai margini della selva Mala.
Le assemblee si svolgevano in luoghi aperti e lontani dalla residenza del re che, nel caso specifico, era costituita dal castello di Ariano.
Le Assise dovevano essere pubbliche e aperte alla partecipazione in massa di ecclesiastici, conti, e baroni, in modo tale da rendere solenne tutto quanto veniva deciso. Secondo gli storici le decisioni dovevano essere adottate per acclamazione.
Le Assise costituiscono un ordinamento originale “non solo per essere una sintesi di tradizioni giuridiche diverse, innestate sul tronco del diritto romano adeguato all’ambiente cristiano ed alle condizioni di vita del momento, ma soprattutto, perché anticipando i tempi, il loro titolo di validità deriva anziché dall’idea medievale dell’imperatore dominus mundi, dal concetto di stato sovrano”.
Dal punto di vista storico-politico le Assise sono importanti perché costituiscono il primo corpo di leggi emanate per l’intero Regnum dal suo fondatore.
Secondo gli studiosi la loro promulgazione può in qualche modo considerarsi come l’atto di nascita del Regno meridionale, si tratta di una entità politica autonoma ed unitaria in sintesi: uno Stato sovrano.
“Ricevemmo infatti quest’ispirazione come dono dello stesso benefattore che dice: per me regnano i re e i fondatori della legge impartiscono giustizia . Non crediamo infatti che vi sia cosa più gradita a Dio dell’offrigli in semplicità ciò che sappiamo essere la sua stessa essenza, cioè misericordia e giustizia. In tale offerta l’ufficio del regno rivendica per sé qualcosa del privilegio sacerdotale. Per cui famoso sapiente esperto di legge chiama gli interpreti del diritto “sacerdoti del diritto”.
Le Assise costituiscono la base da cui si è sviluppato il diritto, che ha regolato la vita del Mezzogiorno d’Italia per circa sette secoli. Le più famose costituzioni di Melfi, sono state emanate da Federico II quasi un secolo dopo.
Ruggero riformando il sistema giudiziario e fiscale del suo regno, sentì la necessità di rivedere le consuetudini giuridiche, e di ammodernare le norme giuridiche in campo civile e penale.
Un esempio di queste leggi emanate dal Sovrano ci sono state tramandate da 2 sillogi (sorta di antologie), contenute in un manoscritto vaticano e uno cassinese, con il titolo di “Assise dei re di Sicilia”.
Il testo cassinese consta di trentanove capitoli (Assise), mentre quello vaticano quarantatrè capitoli.
I testi dei due manoscritti per lo più coincidono, mentre non vi coincidenza di forma, nel senso che vi sono differenze rilevanti sia nell’ordine che nella formulazione delle singole Assise.
L’attribuzione a Ruggero II delle singole Assise dei due manoscritti è stato possibile grazie alle costituzioni di Federico II. L’imperatore svevo avendo recepito nel suo codice la legislazione dei precedenti regnanti “fece precedere ciascun capitolo (costituzione) della sua raccolta da un’inscriptio recante il nome del monarca che originariamente aveva promulgato la disposizione .
Si ritiene che sia il testo vaticano e sia quello cassinese sono opera di compilatore privati, che pur tenendo presente un stesso testo ufficiale, li hanno riprodotte con delle modifiche, più frequenti nel testo cassinese e meno frequenti nel testo vaticano.
La datazione di entrambe va collocata verso la fine del dodicesimo secolo, grazie ai caratteri paleografici dei manoscritti.
Ruggero convocò più volte l’assemblea generale dei vassalli ad Ariano, una nel settembre del 1140, infatti la sua promulgazione risale a questa data.
I testi parlano anche di un’altra assemblea generale tenuta nel 1142 sempre ad Ariano, in località Silva Marca.
Summonte racconta: che il re ascoltava anche per ore in silenzio i pareri di tutte le persone che stimava e poi, una volta ragionato, dava il suo verdetto.
Il motivo ispiratore dell’opera normativa di Ruggero era l’affermazione della supremazia ed indipendenza del potere regio.
I 44 paragrafi delle Assise trattano del diritto pubblico, delle giurisdizioni ecclesiastiche, ma anche del diritto privato, e del diritto penale. A livello giuridico è la sintesi perfetta delle tradizioni franche, normanne, longobarde, bizantine, musulmane, attraverso esse il diritto romano ritornò nell’Italia meridionale, non per la via del cosiddetto studio bolognese, ma attraverso la monumenta del diritto giustinianeo che i normanni di Francia conoscevano e utilizzavano.
Soppressa il sistema di vendetta privata il diritto penale diventa strumento per il rafforzamento del potere regio.
Le Assise stabilivano due principi fondamentali:
–tutto quanto non fosse in diretto contrasto con le Assise, i sudditi del Re avrebbero continuato a vivere secondo le leggi e le usanze precedenti, per ciascuna comunità di appartenenza (i Musulmani secondo i precetti Islamici, ecc.);
– la legge era di diretta ed esclusiva emanazione reale, solo il sovrano solo poteva ritenersi al di sopra di essa. Nel Medioevo si afferma l’idea del princeps legibus solutus, traducibile con la frase: “sciolto dalle leggi”.
Gli obiettivi principali dell’opera erano: il mantenimento della pace interna e della tranquillità pubblica, attraverso il giuramento di fedeltà dei vassalli, tanto che ogni comportamento difforme dalla legge era da considerare un crimine: tradimento (ovvero un crimine di lesa maestà, punibile con la morte). Il diritto penale diventa strumento di controllo politico anche nei confronti della classe baronale.
Il Re si fa carico del mantenimento della pace e dell’ordine pubblico, e perciò assume direttamente o indirettamente, la funzione amministrativa e la giustizia penale, infatti l’istituzione dei giustizieri la cui competenza concorre con quella dei baroni si pone in questa logica.
Il diritto nel Regnum “cessa di essere, secondo la tipica concezione medievale, un dato immutabile, impersonale ed innato, cui teoricamente è sottoposta ogni autorità interna per diventare un dato storicamente relativo che, pur non vincolando l’autorità regia da cui promana, vincola però in modo rigoroso i destinatari e soprattutto chi è chiamato ad applicarlo: giudici e magistrati regi”.
Infatti la monarchia ha a suo fondamento l’elemento teocratico e quello feudale, rispetto al primo il re si trova in posizione di dominus rispetto alla legge terrestre, la legalità divina diventa un mezzo per l’affermazione del potere regio. L’elemento feudale consiste in una sorta di ”patto” tra il monarca e suoi feudatari, e porta a quest’ultimi a riconoscere la supremazia della legge.
Nel diritto penale del Regnum non esisteva la distinzione tra dolo e colpa, vi era una notevole discrezionalità dei poteri del re e dei giudici.
Le pene previste nelle Assise sono classificabili di tre tipi: pene pecuniarie (pagamento delle somme determinate, confisca di beni), pene privative della libertà (carcere, asservimento nella curia regis), pene corporali (flagellazione, mutilazione di membra, e pena di morte).
C’erano anche delle cause di non punibilità, come il delitto d’onore commesso da un uomo che, in preda all’ira, uccide la moglie adultera e l’amante.
Le Assise contengono anche regole processuali, sintomo di una prima tendenza garantista, infatti fissano il fondamentale principio della separazione del giudice dalle parti, e quello dell’imparzialità del giudice.
Questo testo rappresenta l’essenza stessa del regno che lo renderà uno degli stati più moderni del suo tempo, che nonostante le diverse modifiche, sarà il nucleo centrale della monarchia meridionale per circa settecento anni.
Le Assise riguardavano anche le questioni ecclesiastiche mettevano in evidenzia il ruolo del Re quale protettore della Chiesa Cristiana. Gli eretici e gli apostati (coloro che ripudiavano o rinnegavano la propria religione per seguirne un’altra) venivano sanzionati con la perdita dei diritti civili, e venivano previste pene severe per la simonia. Inoltre esse prevedevano privilegi, ed esenzioni per i Vescovi.
Tuttavia, il Re poteva sempre decidere diversamente: contro queste decisioni non era prevista la possibilità di ricorrere: in appello, o dal Papa. Ogni aspetto del cerimoniale di corte esaltava l’autorità regia che era derivazione divina, secondo il modello bizantino, e non per investitura feudale dal Papa. Tutto questo originò un aspro conflitto con il Papato.
Le Assise avevano anche il difficile compito di limitare il numero e la potenza dei feudatari del Regno, per esempio, l’Assise XIX, De Nova Militia, stabiliva “che nessuno poteva divenire Cavaliere (e quindi, assumere titoli nobiliari) a meno che non provenisse da una famiglia nobile”.
Subito dopo aver promulgato le Assise, Ruggero introdusse una nuova moneta unica per tutto il Regno, il Ducato forse ispirato al miliareision dell’imperatore bizantino Michele VII (1071-78).
Si trattava della prima volta che veniva creata una moneta nazionale; in precedenza, i vassalli di più alto rango avevano il diritto di battere moneta propria. Il Ducato prendeva nome dal Ducato d’Apulia (Puglia), il primo titolo di cui gli Altavilla erano stati investiti in Italia.
Sul dritto è raffigurato il busto di Cristo pantocrator, con un libro dei vangeli nella mano sinistra, e sul rovescio sono rappresentati il re Ruggero II e suo figlio Ruggero duca di puglia, mentre tengono tra loro la doppia croce patriarcale su lunga asta.
I simboli del potere, la corona, le vesti, il globo crucifero, pongono il re di Sicilia sullo stesso piano dell’imperatore bizantino. Fu così creata la moneta del Regno di Sicilia, il Ducato, che fu la valuta ufficiale fino al 1861.
1. Ducale di Ruggero II, Museo della Civiltà Normanna di Ariano Irpino
2. Re Ruggero II
Note:
1)Ortensio Zecchino, Le Assise di Ariano, Cava dei Tirreni, 1984, p .9
2)Ortenzio Zecchino, Assise di Ariano, in Andrea Antonio Verardi, Gens Normannorum, Elio Sellino Editore, 2009,
3)Ortensio Zecchino, Le Assise di Ariano, Cava dei Tirreni, 1984, p. 1
4) Andrea Antonio Verardi, Gens Normannorum, Elio Sellino Editore, 2009, p 42
5) Ortensio Zecchino, Le Assise di Ariano, Cava dei Tirreni, 1984, p .13
6)Andrea Antonio Verardi, Gens Normannorum, Elio Sellino Editore, 2009, p 41
BIBLIOGRAFIA
Verardi Andrea Antonio, Gens Normannorum, Elio Sellino Editore, 2009.
Zecchino Ortensio, Le Assise di Ariano, Cava dei Tirreni, 1984.
2. Re Ruggero II
Note:
1)Ortensio Zecchino, Le Assise di Ariano, Cava dei Tirreni, 1984, p .9
2)Ortenzio Zecchino, Assise di Ariano, in Andrea Antonio Verardi, Gens Normannorum, Elio Sellino Editore, 2009,
3)Ortensio Zecchino, Le Assise di Ariano, Cava dei Tirreni, 1984, p. 1
4) Andrea Antonio Verardi, Gens Normannorum, Elio Sellino Editore, 2009, p 42
5) Ortensio Zecchino, Le Assise di Ariano, Cava dei Tirreni, 1984, p .13
6)Andrea Antonio Verardi, Gens Normannorum, Elio Sellino Editore, 2009, p 41
BIBLIOGRAFIA
Verardi Andrea Antonio, Gens Normannorum, Elio Sellino Editore, 2009.
Zecchino Ortensio, Le Assise di Ariano, Cava dei Tirreni, 1984.
4 commenti
Il Dott. Ciriello, all’esito di un’oculata disamina delle afferenti fonti storiche, ha redatto un articolo di encomiabile pregio per quanti nutrono interesse per le radici comuni. La prosa scorrevole ed i rimandi bibliografici ne rendono la lettura ancor più piacevole, specie a considerarsi le difficoltà cui ci si imbatte da profani in simili studi. Ragione per la quale non posso che compiacermi del modo in cui il Dott. Ciriello ha saputo rendermi partecipe di un segmento del nostro passato degno di approfondimento e riflessione.
Avv. Rocco Iorillo
Complimenti per l’articolo Giuseppe! Sei riuscito a toccare sinteticamente tutti gli elementi essenziali di una riforma di così ampia portata.
That’s very good point
Autorizzo al commento del mio articolo.
Saluti